via Decumana, 50/F-

40133 Bologna

Tel. 051 381829 / 347 0617840

Fax: 051 3370212

segreterianadir@medicanadir.it

Assoc. Medica Disturbi di Relazione

"associazione a carattere socio-sanitario  destinata  alla cura e alla prevenzione dei Disturbi del Comportamento alimentare (anoressia, bulimia, obesità), inquadrabili nei Disturbi di Relazione, attraverso un'azione diretta sul territorio nazionale con allargamento nel Sud del Mondo attraverso missioni di interscambio "

 

"ASSOCIAZIONE N.A.Di.R."

STATUTO

* * *

ARTICOLO 1) - DENOMINAZIONE E SEDE

•  E' costituita l'Associazione di volontariato a carattere assistenziale denominata "ASSOCIAZIONE N.A.Di.R.", con sede in Bologna, via Decumana n. 50/F.

•  L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito della provincia di Bologna e potrà istituire sedi secondarie e uffici con delibera del Consiglio direttivo.

•  L'Associazione, ricorrendone i presupposti, potrà chiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361.

•  L'Associazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

ARTICOLO 2) - OGGETTO E SCOPO

•  L'Associazione, che si avvale dell'apporto personale, spontaneo e gratuito dei propri soci, non ha scopo di lucro, è apolitica e intende operare nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato).

•  L'Associazione si prefigge lo scopo di sviluppare l'introspezione e l'analisi individuale, nonché l'abilità di espressione della propria sfera emotiva attraverso la prevenzione e la cura di disequilibri relazionali, che rappresentano la causa di svariate tipologie e disturbi del comportamento alimentare, di dipendenza da alcol e droghe, anche attraverso l'ampliamento delle capacità comunicative nel mondo giovanile, in particolare, e nel mondo degli adulti. L'Associazione intende, inoltre, proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo la funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile e ponendosi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare un sollievo al proprio disagio.

•  A tale scopo l'Associazione potrà, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili per provvedervi:

•  far azione di proselitismo nell'ambito locale;

•  facilitare gli scambi di formazione scientifica e patrocinare convegni di studio, conferenze, dibattiti, seminari e altre attività a carattere formativo nell'ambito dei disturbi del comportamento alimentare e relazionale;

•  favorire attività ricreative tese al recupero dei soggetti in condizione di disagio, quali concerti, attività musicali, di musicoterapia e di canto, di recitazione, teatrali e di ballo;

•  svolgere direttamente, ove possibile e nei casi più bisognosi di malnutrizioni da anoressia nervosa, attività terapeutiche di nutrizione parenterale;

•  promuovere l'attività associativa attraverso incontri e manifestazioni in occasione di festività, anche attraverso attività ludiche e l'esercizio dell'attività sportiva a livello dilettantistico e a fini di recupero;

•  sollecitare l'intervento e la collaborazione delle Autorità, degli Enti Istituzionali, di società private e cittadini mediante la divulgazione di riviste e opuscoli conoscitivi, relativi ai disturbi dell'alimentazione e delle relazioni in genere, evidenziandone l'importanza sociale ed il ruolo che essi rivestono;

•  offrire agli organi Istituzionali locali una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

•  collaborare con le Autorità locali, con gli Istituti e i Servizi Dipartimentali o Universitari per l'organizzazione e il miglioramento dell'assistenza in favore dei pazienti affetti dalle patologie suddette e delle loro famiglie;

•  reperire mezzi finanziari occorrenti per perseguire le finalità istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni;

•  ricevere ed effettuare donazioni ed elargizioni in denaro ed in natura, a condizione che le donazioni e le elargizioni in denaro e in natura ricevute ed effettuate siano impiegate esclusivamente nell'attività istituzionale dell'Associazione o in attività a questa affini o connesse.

•  L'Associazione potrà porre in essere ogni forma di attività promozionale, informativa, divulgativa, assistenziale e sociale atta al raggiungimento dei propri scopi, anche collaborando con imprese, pubbliche o private, associazioni, enti ed istituzioni ed in particolare con quelli che abbiano analoghe finalità di assistenza. L'attività commerciale non rientra, in ogni caso, tra le finalità istituzionali dell'Associazione, ma potrà essere eventualmente svolta in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento di dette finalità.

ARTICOLO 3) - DURATA

•  L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 4) - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

•  Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili alla stessa pervenuti a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte degli organi della pubblica Amministrazione, di privati e di organismi internazionali, dalle quote associative, da eventuali introiti realizzati nello svolgimento della propria attività istituzionale, anche in regime di convenzione, dai proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali e dagli avanzi netti di gestione.

•  Annualmente il Consiglio direttivo stabilisce la quota annuale da versarsi all'atto dell'iscrizione all'Associazione.

•  E' facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota annuale di iscrizione. I versamenti non sono rivalutabili, né ripetibili, né trasmissibili; pertanto, non si farà luogo a richieste di rimborso, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione stessa.

ARTICOLO 5) - SOCI

•  Sono soci dell'Associazione coloro che, previa iscrizione e versamento della quota annuale, aderiscono e partecipano alla vita dell'Associazione nel corso della sua esistenza. L'Associazione intende comunque riconoscere la figura dei soci fondatori, rappresentata da coloro che hanno contribuito (e tutt'ora contribuiscono in maniera determinante con la loro opera e il loro sostegno ideale o economico) alla costituzione dell'Ente. Il Consiglio direttivo potrà, inoltre, proporre all'Assemblea annuale dei soci la nomina di soci onorari, da individuarsi tra personalità italiane o straniere che abbiano contribuito alla ricerca, alla divulgazione e al progresso delle conoscenze su materie legate ai disturbi del comportamento alimentare e relazionale in genere. I soci onorari non corrispondono alcuna quota.

•  E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, alla quale sarà comunque ammesso solo il socio in regola con il versamento della quota annuale (ad eccezione dei soci onorari che non corrispondono alcuna quota), fermo restando il diritto di recesso, che esplica efficacia decorsi trenta giorni dalla data in cui viene notificato al Consiglio direttivo. Decadono automaticamente dalla qualifica di soci coloro che non provvedono ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla scadenza del versamento richiesto.

•  L'adesione comporta per il socio maggiore d'età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. La suddivisione dei soci in categorie non implica alcuna differenza nel trattamento tra i soci stessi, in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

•  Ciascun socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione alla quale aderisce attraverso espressa domanda al Consiglio direttivo, nella quale dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e della quale si impegna ad osservarne lo Statuto ed i regolamenti.

•  Il Consiglio direttivo può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti la radiazione del socio nel caso questi commetta azioni disonorevoli o lesive dell'immagine dell'Associazione ovvero quando il suo comportamento sia difforme dai fini di cui all'articolo 2) o costituisca ostacolo al regolare andamento del sodalizio. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.

ART. 6) - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

•  Sono organi dell'Associazione:

•  l'Assemblea dei soci;

•  il Consiglio direttivo;

•  il Presidente;

ARTICOLO 7) - ASSEMBLEA DEI SOCI

•  L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in tutti gli altri casi da un consigliere designato dall'Assemblea o, in mancanza, da qualsiasi socio parimenti designato.

•  L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

•  Essa inoltre:

•  provvede alla nomina dei componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché delle rispettive cariche;

•  delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

•  delibera sulle modifiche al presente Statuto ed ai regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

•  delibera sulla destinazione di eventuali utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché di qualsiasi fondo costituitosi durante la vita dell'Associazione, nell'ambito della legge e delle disposizioni contenute nel presente Statuto;

•  delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità alle disposizioni previste dal presente Statuto e dalla legge.

•  L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dei soci ed è convocata, salvo eccezione motivata, presso la sede dell'Associazione.

•  La convocazione è effettuata mediante lettera semplice da inviarsi ai soci almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

•  La convocazione può essere effettuata, in alternativa, anche tramite affissione della data di convocazione presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti l'adunanza; anche in tal caso l'avviso deve contenere le medesime indicazioni previste nella lettera.

•  Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale a disposizione dei soci.

•  L'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

•  Ogni socio ha diritto a un voto, esercitabile anche a mezzo delega. La delega può essere conferita solamente ad altro socio che non sia amministratore. Ciascun delegato può essere portatore di una sola delega.

•  Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio, per le quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 8) - CONSIGLIO DIRETTIVO

•  L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, formato da soci dell'Associazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di 11 membri, duranti in carica tre anni e rieleggibili.

•  Venendo meno la maggioranza dei membri del Consiglio, lo stesso si intenderà decaduto e occorrerà far luogo alla sua rielezione.

•  In caso di cessazione di un membro, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione con il primo dei non eletti; il consigliere cooptato resta in carica fino all'Assemblea successiva, nella quale viene eletto il nuovo consigliere, che resta in carica per il residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

•  Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

•  Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

•  gestione dell'Associazione, in relazione agli indirizzi ricevuti dall'Assemblea e delle finalità previste nello Statuto, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione;

•  nomina del Segretario;

•  redazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione;

•  ammissione all'Associazione di nuovi soci ed adozione dei provvedimenti di radiazione;

•  fissazione delle date di convocazione dell'Assemblea dei soci;

•  redazione dei regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

•  Il Consiglio direttivo ha facoltà di attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei, il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

•  Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza; anche in assenza delle suddette formalità il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti i sui membri.

•  Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio direttivo.

•  Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

•  Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di straordinaria amministrazione, per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

ARTICOLO 9) - PRESIDENTE

•  Al Presidente dell'Associazione spetta la legale rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.

•  Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, ai quali riferisce circa l'attività compiuta durante l'Assemblea dei soci e le adunanze del Consiglio direttivo stesso. Il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione solo nei casi eccezionali di necessità ed urgenza; in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

•  Spetta al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, curandone l'esecuzione delle deliberazioni; egli verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e vigila sul buon andamento amministrativo dell'Associazione.

•  Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e di quello eventuale preventivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 10) - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

•  Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora venga istituito, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea, esterni all'Associazione; almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

•  Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza, i revisori cessati vengono sostituiti dai supplenti, con precedenza del più anziano di età. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

•  L'Assemblea può revocare i Revisori solo in presenza di giusta causa.

•  Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni tre mesi e le verifiche devono essere riassunte in un verbale sottoscritto dai Revisori.

•  Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede:

•  al riscontro della gestione finanziaria;

•  al controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili;

•  ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci consuntivi.

•  I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

ARTICOLO 11) - VICE PRESIDENTE

•  Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

ARTICOLO 12) - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

•  Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, coadiuvando il Consiglio direttivo al fine di assicurare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; il Segretario cura la corretta tenuta del Libro Verbali delle assemblee e del Consiglio direttivo, nonché del Libro dei soci.

ARTICOLO 13) - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

•  L'Associazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio direttivo, nonché il Libro dei soci dell'Associazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge. I libri dell'Associazione sono consultabili da chiunque ne faccia motivata richiesta; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 14) - BILANCIO

•  L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

•  Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente; il Consiglio direttivo è convocato entro il mese di novembre per l'eventuale predisposizione del bilancio preventivo. Il bilancio consuntivo e quello preventivo ove predisposto, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

•  I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione affinché possano essere visionati da chiunque ne abbia motivato interesse. Per la richiesta di copie si applica l'articolo 13).

ARTICOLO 15) - SCIOGLIMENTO

•  In caso di scioglimento per qualunque causa, soddisfatte le eventuali passività dell'Associazione, il residuo patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione di volontariato con finalità analoghe, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 4 della L. 266/91 (Legge-quadro sul volontariato).

ARTICOLO 16) - NORME FINALI E LEGGE APPLICABILE

•  All'Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

•  Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice civile, alle disposizioni di cui alla L. 266/91 (Legge quadro sul volontariato) e alle altre leggi in materia.

Letto e approvato dall'Assemblea dei soci

 

 

Assoc. Medica N.A.Di.R. via Decumana, 50/F 40133 Bologna - Tel 051 381829 / 347 0617840 - Fax 051 3370212 - segreterianadir@medicanadir.it

 

.

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Company Name